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Disoccupazione agricola

cos'è

Cos'è

L’indennità di disoccupazione agricola è l’indennità pagata dall’INPS ai lavoratori agricoli che hanno perso involontariamente il posto di lavoro o a cui non è stato rinnovato il contratto.

Può essere richiesta fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di licenziamento o di fine contratto.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre:

  • Le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo.
  • Le giornate di lavoro in proprio.
  • Le giornate indennizzate ad altro titolo (es: malattia, maternità infortunio etc.).
  • Le giornate non indennizzabili.

L’importo è il 40% della retribuzione di riferimento.

Il servizio è gratuito 

SCADENZA

31 marzo di ogni anno

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CHI NE HA DIRITTO

Hanno diritto alla disoccupazione agricola gli operai a tempo indeterminato (OTI) iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l’anno di competenza della prestazione, gli operai a tempo determinato (OTD) che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno a cui l’indennità si riferisce e gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

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DOCUMENTI NECESSARI PER AVVIARE LA PRATICA

Carta d'identità e codice fiscale del richiedente

Lettera di licenziamento – contratto (a termine)

Busta paga

IBAN del richiedente

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